Con la Legge di Bilancio 2021 anche il lavoro agile diventa strumento per l’attuazione del Piano Nazionale Transizione 4.0 mediante l’innalzamento dell’aliquota dal 6 al 10%, ma la misura del credito è elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile.
La misura ha estensione retroattiva del periodo di realizzazione degli investimenti, che parte dal 16 novembre 2020 e termina il 30 giugno 2022, a patto che l’ordine sia accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2021 e che entro la stessa data sia stato versato almeno il 20% del costo di acquisizione.
Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente mediante compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni.
Per gli investimenti in beni strumentali effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, in riferimento ai soggetti con volume d’affari o compensi inferiori a 5 milioni di euro, il credito d’imposta previsto dal comma 1054 (che prevede l’aliquota 15% per gli investimenti legati al lavoro agile) è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.
Per tutti vige l’obbligo di conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento dei costi e la corretta determinazione dell’agevolazione, pena la revoca del beneficio.
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