Di seguito illustriamo le principali novità fiscali gestionali e i principali adempimenti fino al 15 ottobre, con il commento dei termini di prossima scadenza.
L’articolo 13, D.L. 34/2019 ha introdotto novità in tema di vendite di beni tramite piattaforme digitali. I soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni importati o di beni all’interno dell’Unione europea, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma digitale, un portale o mezzi analoghi, sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate entro il mese successivo a ciascun trimestre i dati per ciascun fornitore.
In sede di prima applicazione, la prima trasmissione delle informazioni relative alle cessioni a distanza di beni scade il 31 ottobre 2019. Entro la medesima data si dovranno trasmettere anche i dati riferibili al periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e il 30 aprile 2019.
Una Informativa di approfondimento delle novità del provvedimento n. 660061/2019 sarà pubblicata sulla Circolare mensile di ottobre 2019.
L’Agenzia delle entrate ha offerto chiarimenti in merito alle novità introdotte con la Legge di Bilancio 2018 (in vigore dal 1° febbraio 2018) in materia di regime Iva per la benzina, il gasolio e altri prodotti carburanti o combustibili.
L’articolo 1, commi da 937 a 943, L. 205/2017 ha introdotto misure di contrasto all’evasione Iva in relazione all’immissione in consumo da un deposito fiscale o all’estrazione da deposito di destinatario registrato, di cui agli articoli 23 e 8, D.Lgs. 504/1995 (Testo Unico Accise), di carburanti per motori e di altri prodotti carburanti o combustibili. Le disposizioni riguardano i depositi utilizzati solo per la custodia dei carburanti per motori e di altri prodotti carburanti o combustibili e non quelli di produzione di cui all’articolo 23, comma 1, D.Lgs. 504/1995.
Il nuovo “Accordo per il Credito 2019” firmato il 15 novembre 2018 tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni imprenditoriali prevede l’iniziativa “Imprese in Ripresa 2.0”, cioè la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di:
a) sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti/leasing delle pmi;
b) allungare la scadenza dei finanziamenti delle pmi.
È stato recentemente pubblicato l’elenco aggiornato delle banche e degli intermediari finanziari, disponibile al link https://www.abi.it, aderenti all’iniziativa in vigore fino al 31 dicembre 2020.
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato il saggio degli interessi legali di mora, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, D.Lgs. 231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° luglio 2019 – 31 dicembre 2019: il saggio d’interesse è pari a zero.
Il tasso effettivo da applicare per le transazioni commerciali perfezionatesi dopo il 1° gennaio 2013 è, dunque, pari all’8,00% (non modificato dal 1° gennaio 2017 in avanti). Si ricorda che la decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa riferimento al termine legale di 30 giorni.
È partita la sperimentazione da parte dell’Agenzia delle entrate di una procedura di analisi del rischio di evasione per le società di persone e le società di capitali mediante l’utilizzo integrato delle informazioni comunicate dagli operatori finanziari all’Archivio dei rapporti finanziari e degli altri elementi presenti in Anagrafe tributaria.
Con l’ausilio di tale procedura di analisi sono individuate le società di persone e le società di capitali per le quali emerge una incoerenza tra le movimentazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari e i ricavi/volume d’affari dichiarati per i periodi di imposta 2016 e 2017. Allo scopo di effettuare un riscontro dell’efficacia del modello di analisi, le posizioni selezionate sono trasmesse alle Direzioni provinciali competenti per le valutazioni relative all’avvio di ordinarie attività di controllo.
Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali possono beneficiare del credito di imposta per le spese di pubblicità sostenute se hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie per importo superiore di almeno l’1% degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel periodo di imposta precedente.
Per il 2019 le comunicazioni di accesso al credito devono essere effettuate dal 1° ottobre 2019 al 31 ottobre 2019. La sezione del sito dell’Agenzia delle entrate in cui trovare tutti i chiarimenti ministeriali utili alla presentazione dell’istanza telematica è disponibile al link https://www.agenziaentrate.gov.it.
Si ricorda che il credito effettivamente spettante potrà essere inferiore a quello richiesto con l’istanza, nel caso in cui l’ammontare complessivo degli importi richiesti con le istanze superi l’ammontare delle risorse stanziate.
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 settembre al 15 ottobre, con il commento dei termini di prossima scadenza.
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
16 SETTEMBRE
19 SETTEMBRE
25 SETTEMBRE
30 SETTEMBRE
15 OTTOBRE
Fonte: newsletter fiscale Edisoftware in collaborazione con Studio Chiappori-Benzi
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